L’inizio, gli incontri, il termine
Se, come normalmente avviene, le indagini non possono essere concluse nella stessa data in cui hanno avuto inizio, il CTU potrà:
– fissare direttamente la data, l’ora ed il luogo di prosecuzione delle operazioni, indicandola nel verbale delle operazioni peritali o, se questo non viene redatto, nella parte iniziale della relazione di consulenza (in questo caso, tale data si presume nota alle parti presenti o ingiustificatamente assenti, e non va inviato alcun ulteriore avviso);
– in alternativa, riservare ad un secondo momento la fissazione di data, ora e luogo di prosecuzione delle operazioni (in questo caso, una volta fissata la data, deve darne avviso alle parti, attraverso una qualsiasi forma che consenta la verifica dell’avvenuta ricezione).
Cause di differimento dell’inizio o della prosecuzione delle indagini peritali
Le indagini peritali costituiscono un subprocedimento incidentale, come tale soggetto a tutti i princìpi del processo civile, ivi compresa quello (costituzionalmente rilevante, ex art. 111 cost.) della ragionevole durata. Il CTU può quindi differire la data d’inizio delle operazioni peritali, o rinviarne la prosecuzioni, soltanto dinanzi ad impedimenti che siano obiettivi ed insuperabili.
Il mero disaccordo della parte, dell’avvocato, o del consulente di parte sulla data di inizio o di prosecuzione delle operazioni peritali non costituisce di per sé giusta causa di differimento o rinvio. Quest’ultimo può essere disposto soltanto allorché l’impedimento a comparire della parte, del suo avvocato o del suo consulente sia:
– obiettivo (ad es., malattia);
– legittimo (ad es., concomitante svolgimento di impegni lavorativi precedentemente assuni e non differibili).
In tutti i casi i cui il CTU, per qualsiasi motivo, debba inviare avvisi alle parti, destinatari legittimi di essi sono gli avvocati delle parti costituite (art. 170, comma 1, c.p.c.; cfr. Cass. 27.11.1979, n. 6223). La CTU è quindi nulla se l’avviso di differimento o rinvio delle operazioni è inviato alla parte personalmente, ovvero al consulente di parte.
Rispetto del termine
Il CTU deve depositare la relazione nel termine fissato dal giudice. E’ opportuno ricordare che quel che rileva ai fini della valutazione della tempestività del deposito è il termine a tal fine fissato dal giudice, e non la data dell’udienza successiva a quella in cui fu conferito l’incarico. Il rispetto del termine fissato dal giudice consente infatti alle parti di avere la certezza che, dopo una certa data, troveranno nel fascicolo la relazione di consulenza.
Ne consegue che se il CTU deposita la relazione peritale dopo la scadenza del termine all’uopo fissato dal giudice, egli deve comunque essere considerato in mora, a nulla rilevando che il deposito sia avvenuto prima dell’udienza successiva a quella del giuramento.
Il termine per il deposito della relazione di consulenza è un termine ordinatorio. Esso, quindi, può essere prorogato, ma soltanto prima della scadenza.
Il CTU il quale non riesca a terminare la relazione nel termine fissato dal giudice, ha l’obbligo di domandare una proroga, prima che il suddetto termine sia scaduto. Il CTU, in questo caso, deve allegare e, se necessario, dimostrare le cause che gli hanno impedito di rispettare il termine. In assenza di un giustificato motivo, alcuna proroga può essere concessa.
E’ consentita anche una seconda proroga, ma in questo occorre la sussistenza di motivi “particolarmente gravi” (art. 153 c.p.c.).
Cause legittime di proroga del termine
Costituisce giusta causa per la proroga del termine per il deposito della relazione qualsiasi legittimo impedimento od ostacolo, incontrato dal CTU o dalle parti.
L’impedimento deve essere ‘legittimo’, e cioè non in contrasto con norme o disposizioni di legge.
L’impedimento non è dunque legittimo, e non dà diritto ad una proroga del termine per il deposito della relazione, quando dipenda:
– dalla renitenza delle parti a collaborare con il CTU;
– dalla pendenza di trattative tra le parti, le quali chiedano perciò al CTU di rinviare l’inizio delle operazioni.
Renitenza delle parti a collaborare con il CTU
Se le parti, od una di esse, non fanno quanto in loro potere per consentire al CTU di dare risposta al quesito postogli, l’ausiliario non può rinviare sine die l’inizio delle operazioni od il deposito della relazione, ma deve comunque rispettare il termine fissatogli dal giudice, e redigere la relazione mettendo nella debita evidenza che ad alcuni quesiti non è stato possibile rispondere a causa della mancata collaborazione delle parti o di una di esse.