La responsabilità disciplinare
Le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile delineano un complessivo sistema di responsabilità disciplinare per i consulenti iscritti nell’apposito albo tenuto dal tribunale.
La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale il quale, d’ufficio, su istanza del procuratore o del presidente dell’ordine professionale, può promuovere procedimento disciplinare (art. 19 disp. att. cpc) contro i consulenti che:
– non hanno tenuto condotta morale,
– non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.
Il comitato responsabile della tenuta dell’albo è competente per il giudizio disciplinare.
Le sanzioni disciplinari sono previste dall’articolo 20 c.p.c.
1) l’avvertimento;
2) la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;
3) la cancellazione dall’albo.
L’articolo 21 inoltre regola il procedimento disciplinare.