La CTU

La CTU

Il legislatore considera la consulenza tecnica come appartenente all’istruzione probatoria ma non mezzo di prova.
La consulenza, disciplinata dagli articoli 191-201 c.p.c., è comunque collocata nell’ambito della sezione codicistica dedicata all’istruzione probatoria, pur se prima di quella relativa all’assunzione dei mezzi di prova in generale (artt. 202-209 c.p.c.).

Nel caso di CTU relativa a fatti determinabili solo con ricorso a determinate cognizioni tecniche, essa può costituire una vera e propria fonte di prova:
– laddove un fatto non sia percepibile nella sua intrinseca natura se non con cognizioni o strumentazioni tecniche che il giudice non possiede;
– comunque risulti di più agevole, efficace e funzionale accertamento, ove l’indagine sia condotta da un ausiliario dotato di specifiche cognizioni.

Ad esempio si pensi alla CTU:
– medico-legale per verificare gli stati di incapacità, ovvero la sussistenza di determinati requisiti necessari per la corresponsione di prestazioni previdenziali;
– genetica nelle cause di riconoscimento e disconoscimento di paternità;
– grafologica per verificare l’autografia di una firma;
– in appalto e vendita, per quantificare il minor valore della res a seguito della presenza di vizi;
– in materia di esame bilancio o risultanze bancarie;
– in tema di immissioni.

In tali casi, la CTU è fonte oggettiva di prova in quanto diretta ad accertare fatti, si suole parlare di “CTU percipiente” (ex pluribus e da ultimo, Cass. nn. 1181/2014, 225172013 e 20695/2013) per distinguere la figura dalla “CTU deducente”, cioè la tradizionale forma di consulenza destinata a
valutare fatti già acquisiti al processo e quindi tendenzialmente esperita dopo l’espletamento dei mezzi di prova.

La funzione della consulenza consiste nell’offrire al giudice l’ausilio di cognizione tecnica, di processi, di fenomeni, di strutture e impianti, di tecniche produttive in genere, di nessi causali coperti da leggi tecnico-scientifiche tra determinati fatti e dati eventi.
Il consulente fornisce la sua competenza tecnica al giudice che non la possiede per determinare il valore di prove già acquisite e per verificare la fondatezza dell’argomentazione presuntiva.
Fornisce quindi al giudice regole di esperienza organizzata, grazie alle quali il fatto assume un significato che l’acquisizione empirica non potrebbe fornire.

L’evoluzione giurisprudenziale non può che volgere verso un utilizzo sempre più diffuso della CTU-prova, in ragione dell’incalzante progresso tecnologico, che consente di ricorrere all’accertamento giudiziale dei fatti con tecniche e metodologie scientifiche sempre più raffinate e sofisticate, in grado di superare e soppiantare il sapere dell’uomo medio.

Il consulente come ausiliario del giudice:
– integra le cognizioni tecniche del giudice;
– sostituisce il giudice in attività di ispezione, rilievo, riproduzione esperimenti, con l’impiego di strumenti e metodologie tecnico-scientifiche;
– aggiunge ai dati di fatto forniti dalla prova il sapere tecnico-scientifico necessario a ricostruire il fenomeno o a risalire alle cause di un evento.

La consulenza tecnica va distinta dalla testimonianza tecnica: quest’ultima consiste nella descrizione di un fatto per la cui percezione e ricostruzione storica si esigono specifiche conoscenze tecniche.
In una testimonianza tecnica il dichiarante non può prescindere nella descrizione dei fatti dall’utilizzo di un linguaggio specializzato e quando la descrizione di un fatto implica una spiegazione di carattere tecnico.
In questa prospettiva la consulenza diventa anche prova perché un fatto non si può considerare accertato e acquisito senza una descrizione di carattere tecnico.

Qual’è il contributo del consulente alla fase decisoria ?

Il consulente concorre alla decisione del giudice perché il giudice nella fase decisoria deve tenere conto dei risultati dell’istruzione probatoria nella quale sono contenuti le conclusioni tecniche del consulente.
Il consulente:
– integra l’attività del giudice nella raccolta del materiale su cui si fonderà il giudizio;
– fornisce elementi per orientare l’ulteriore svolgimento dell’attività istruttoria.
La consulenza è essa stessa prova quando viene utilizzata per conoscere fatti la cui conoscenza può essere acquisita solo da chi possiede una determinata preparazione tecnica.
Il consulente integra quindi l’attività decisoria in quanto offre elementi per valutare le risultanze di determinate prove e sia anche in quanto può offrire elementi diretti di giudizio.

Quanto può essere ampio l’ausilio alla fase decisoria ?

Dipende sicuramente dalla varietà del contributo.
Si pensi all’art. 696 bis c.p.c., norma che prevede la possibilità di un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative rimesse al consulente.

Si è fuori dai casi tipici dell’a.t.p. in quanto lo stesso consulente sarà anche il giudice della causa: la decisione in un senso o nell’altro del giudizio dipende soltanto dai risultati della consulenza e quindi ha tutti gli strumenti per indurre le parti alla conciliazione.
La responsabilità del giudizio è sempre del giudice il quale fa propri i suggerimenti del consulente così come può disattenderli o prescinderne, purché dia adeguata motivazione del suo giudizio.

Va peraltro censurata la tendenza di alcuni giudici:
– di affidare al consulente compiti che sarebbero loro esclusivi (in particolare la componente giuridica del giudizio)
– di acquisire come provati fatti rilevati dal consulente ma non allegati dalle parti.