Il rapporto con il CTP
Il «giusto processo» previsto dall’art 111 della C. deve essere attuato anche nelle attività del CTU.
Il secondo comma dell’art 111 C. stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale».
Per rispettare tale principio è necessario che le attività del consulente si svolgano in presenza delle parti o dei loro difensori e consulenti tecnici (uno per parte salvo pluralità di consulenti: art 201 c.p.c.).
I consulenti tecnici di parte:
– sono equiparati sul piano dell’indagine tecnica agli avvocati, come il CTU svolge le mansioni di un giudice tecnico;
– partecipano alle udienze e alle attività del consulente, devono perciò ricevere i relativi avvisi che possono essere anche dati a verbale (in tal modo valgono per l’assente che avrebbe potuto essere presente).
Il consulente non può svolgere attività di acquisizione di elementi utili al giudizio senza la presenza dei consulenti tecnici di parte.