La relazione di consulenza
La relazione di consulenza deve attenersi strettamente ai quesiti, evitando:
– da un lato, il rumore, vale a dire il dilungarsi su questioni irrilevanti ai fini della risposta al quesito, ovvero pacifiche tra le parti, ovvero non pertinenti rispetto alla materia del contendere.
A tal riguardo è inutile ripercorrere nella relazione di consulenza l’andamento del processo, come pure riassumere il contenuto degli atti di parte, i quali si presumono noti al giudice.
Vanno, per contro, riportate nella relazione le osservazioni dei consulenti di parte, quando il CTU abbia ritenuto di non condividerle. In tal caso, al fine di consentire al giudice il necessario riscontro sull’iter logico adottato dal CTU, questi deve prendere debita posizione in merito alle osservazioni dei CTP, indicando le ragioni per le quali ha ritenuto di non condividerle;
– dall’altro, il silenzio, vale dire il non affrontare questioni essenziali ai fini della risposta al quesito.
Descrizioni e valutazioni
Ove al CTU sia chiesto di descrivere oggetti, luoghi, cose o persone, la descrizione deve essere sempre accurata e dettagliata, e corredata da adeguata documentazione fotografica o cinematografica.
La parte descrittiva deve essere sempre graficamente ben evidenziata e separata dalla eventuale parte valutativa.
Ove la relazione contenga una parte valutativa, il CTU avrà cura di motivare sempre le proprie conclusioni, descrivendo l’iter logico in base al quale è pervenuto ad esse.
Il CTU avrà altresì cura di evitare qualsiasi valutazione di tipo giuridico in relazione ai fatti di causa.
Forma della relazione
Idealmente, ogni relazione di consulenza va divisa in quattro parti:
1) una parte epigrafica, nella quale il CTU avrà cura di indicare gli estremi della causa, del giudice, delle parti, e riassumere le operazioni compiute, indicando quali parti siano state presenti;
2) una parte descrittiva, nella quale il CTU illustra gli accertamenti o le ricostruzioni in fatto da lui personalmente compiuti;
3) una parte valutativa, nella quale il CTU risponde ai quesiti motivando adeguatamente le proprie scelte;
4) una parte riassuntiva, nella quale il CTU espone in forma sintetica la risposta ad ogni quesito postogli.
La relazione di consulenza va redatta in modo chiaro ed intelligibile. Ove ciò possa aiutare all’esposizione dei fatti o della valutazioni, è raccomandato l’impiego di grafici, illustrazioni, tabelle, ovvero qualsiasi accorgimento grafico in grado di meglio illustrarne il contenuto.