Le osservazioni
L’art. 195 comma 3 c.p.c. prevede che:
“la relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all’udienza di cui all’articolo 193. Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse”.
La finalità è quella di concentrare ed anticipare il contraddittorio tecnico davanti al CTU, cercando di evitare l’iter di richieste di chiarimenti ad opera delle difese delle parti ed integrazioni di perizia ad opera del CTU, successivamente al deposito dell’elaborato.
I termini concessi per le osservazioni alla “bozza” siano ordinatori ex art. 152 comma 1 c.p.c., in quanto non qualificati come perentori. Tali termini possono essere prorogati, pur se con i limiti dell’art. 154 c.p.c., cioè prima della scadenza e per un periodo non superiore a quello originario e con la concessione di un’ulteriore proroga solo per gravi motivi ed a seguito di provvedimento motivato.
Si parla spesso impropriamente di “bozza”: il consulente invia alle parti la versione definitiva della relazione e, una volta raccolte le loro osservazioni, aggiunge alla relazione stessa le proprie valutazioni in merito e trasmette, quindi, il tutto al giudice. Se le parti segnalano difformità di contenuti tra la perizia mandata alle parti e quella inoltrata al giudice, si registra effettivamente una violazione dell’art. 195 c.p.c. e il CTU va dunque chiamato a chiarimenti.